Ambiente e guerra: i disastri che sopravviveranno alle bombe
Abbiamo trattato in diverse occasioni il tema della guerra, da quella in Ucraina a quelle dimenticate come in Sudan. Purtroppo, in questo 2026, siamo davanti ad un nuovo grave conflitto a seguito dell’attacco di USA e Israele verso l’Iran. L’attacco, unilaterale e al di fuori del diritto internazionale, mentre scriviamo si è allargato a tutta l’area del Medio Oriente. Sono circa 13 i Paesi interessati da droni o da missioni, inclusi Cipro e la Turchia, colpita in particolar modo per raggiungere le basi americane sparse nei paesi alleati.
Se le guerre non risparmiano i civili, a volte per errore, a volte per deliberata azione, la Convenzione di Ginevra del 1949 (e le successive integrazioni) resta la base fondamentale del diritto internazionale. Sebbene sia stata firmata da 196 Stati del mondo (ovvero la quasi totalità), spesso non viene rispettata.
Se, come dicevamo, i civili non vengono risparmiati, si pensi agli oltre 150 bambini di una scuola di Teheran colpiti da un missile, figuriamoci la tutela dell’ambiente. All’interno dei Protocolli Aggiuntivi alla Convenzione di Ginevra del 1977 sono stati inseriti alcuni articoli relativi alla protezione ambientale durante un conflitto. In particolare, si fa riferimento al I Protocollo e all’art. 35, comma 3, dove si cita testualmente: “È vietato l’impiego di metodi o mezzi di guerra concepiti con lo scopo di provocare, o dai quali ci si può attendere che provochino, danni estesi, durevoli e gravi all’ambiente naturale”.
L’art. 55 dello stesso Protocollo è proprio dedicato alla tutela ambientale; il primo comma recita: “La guerra sarà condotta curando di proteggere l’ambiente naturale contro danni estesi, durevoli e gravi. Tale protezione comprende il divieto di impiegare metodi o mezzi di guerra concepiti per causare o dai quali ci si può attendere che causino danni del genere all’ambiente naturale, compromettendo, in tal modo, la salute o la sopravvivenza della popolazione”. Il secondo comma aggiunge: “Sono vietati gli attacchi contro l’ambiente naturale a titolo di rappresaglia”. A completamento di questo quadro normativo, la Convenzione ENMOD del 1976 vieta espressamente la manipolazione deliberata dei processi naturali per scopi militari: sono così proibite tecniche come la provocazione artificiale di terremoti o il cloud seeding (l’inseminazione delle nubi con ioduro d’argento) volto a scatenare piogge torrenziali come strumento di offesa.
Il limite di questa norma di diritto ambientale risiede nel passaggio: “danni estesi, durevoli e gravi”. Queste parole sono troppo generiche ed è oggettivamente difficile definirne la durevolezza o la gravità. Ad oggi, infatti, non esiste ancora nessuna sentenza della Corte Penale Internazionale (CPI) su crimini di guerra specificamente ambientali. Nel 2024 sono state introdotte alcune linee guida che pongono il focus sui danni agli ecosistemi e su quegli impatti che non permettono più la vita di alcune comunità. Si sta iniziando a indagare, ad esempio, sul bombardamento della diga di Kakhovka in Ucraina che, oltre a causare numerose vittime, ha negato l’accesso all’acqua potabile a circa un milione di persone.
In questi giorni stiamo assistendo al bombardamento di impianti per la raffinazione petrolifera in Iran e, certamente, questi attacchi creano importanti e gravi danni ecologici, oltre che alla salute umana. Gli enti governativi hanno invitato la popolazione della capitale iraniana a non uscire di casa a causa di piogge inquinate dovute alle esplosioni e alla presenza nell’aria di gas tossici e petrolio che, con la pioggia, vengono portati a terra. Fra gli obiettivi della contro risposta iraniana figurano invece i dissalatori dei Paesi mediorientali alleati di USA e Israele: anche in questo caso, siamo di fronte a danni diretti alle risorse idriche essenziali per la popolazione civile.
Dunque, capiremo solo alla fine di questo ennesimo conflitto quali saranno i danni agli ecosistemi naturali. Anche tralasciando le guerre mondiali, che hanno reso alcune zone invivibili per generazioni (zona di Verdun in Francia), i danni ambientali causati dai conflitti recenti sono già incalcolabili e certamente estesi, gravi e durevoli. Eppure, difficilmente qualcuno verrà condannato, così come probabilmente non ci saranno colpevoli per le decine di vittime civili, in barba a ogni convenzione internazionale.
D’altronde, siamo stati testimoni della totale assenza degli organi deputati a evitare azioni unilaterali, come l’ONU; sarà quindi davvero difficile che l’ambiente (e di conseguenza chi lo abita, uomo incluso) possa ottenere giustizia. Chissà se in futuro verrà introdotto ufficialmente il reato di Ecocidio nel diritto penale internazionale? Noi ci speriamo.
Fonti:
Convenzione di Ginevra e successive integrazioni, Federal Lex CH












